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martedì 10 maggio 2011

Punti salienti del quarto conto energia

Dopo settimane di rinvii è stato finalmente approvato il  QUARTO CONTO ENERGIA  che regola  il sistema degli incentivi al fotovoltaico per i prossimi 5 anni.  Di seguito, riassumo alcuni  punti salienti del decreto; per gli approfondimenti rimando al decreto stesso.

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)

Le tariffe incentivanti stabilite dal decreto si applicano agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio  dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016. L'obiettivo, in termini di potenza installata nel periodo suindicato, dovrebbe essere intorno ai 23.000 MW  corrispondenti a 6-7 miliardi di euro/annui (valore medio sui 5 anni) di incentivo erogato.

TITOLO II: IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI


Art. 11 (Requisiti dei soggetti e degli impianti)

Per poter accedere alla tariffa incentivante, i moduli fotovoltaici devono essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino e con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottile.

Gli impianti che entrano in esercizio dopo il 1 giugno 2012 possono accedere agli incentivi solo se i moduli sono provvisti di garanzia contro i difetti di fabbricazione da parte del produttore.

Gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012 possono accedere all' incentivo solo se provvisti della seguente documentazione:  a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo  che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;  b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli  stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001  (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)  e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);  c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Art. 12 (Tariffe incentivanti)

Le tariffe incentivanti sono riportate nell' allegato 5 del decreto. Gli impianti sono distinti in : "impianti su edifici" e "altri impianti fotovoltaici". Inoltre, c'è una ulteriore suddivisione in funzione dei KWp. Gli impianti su edifici beneficiano di tariffe incentivanti superiori così pure gli impianti più piccoli rispetto gli impianti più grandi.

Le tariffe subiranno una graduale diminuzione, con frequenza mensile, dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011.  Nel 2012 le diminuzioni delle tariffe incentivanti si verificheranno con frequenza semestrale.

Dal primo 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 vi è una tariffa per l'energia immessa in rete (comprensiva della quota per la produzione e della quota per l'energia prodotta ma non consumata) e una tariffa per l'energia autoconsumata. Queste tariffe subiranno una diminuzione con frequenza semestrale. La diminuzione  %  aumenterà per ogni semestre.

Art. 13 (Premi per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell' energia)

Sono previsti premi aggiuntivi per i piccoli impianti installati sugli edifici qualora essi siano abbinati ad un uso efficiente dell' energia. Per i dettagli si rimanda all' articolo in questione.

Art.14 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)


Sono previsti incrementi delle tariffe incentivanti nella misura del 5% rispetto alle tariffe riportate nel suindicato allegato 5 per:
- gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave, discariche esaurite, ecc.
- i piccoli impianti realizzati da comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti

E' previsto un incremento di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti  installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

E' previsto un incremento del 10% per gli impianti  il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline   hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la  tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per  “altri impianti fotovoltaici”.

TITOLO III: IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE


Art.15 (Requisiti dei soggetti e degli impianti)


Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che
utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi
e sostituire elementi architettonici. Gli impianti devono avere potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; i  moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino e con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili; inoltre, devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri
impianti.

Art. 16 (Tariffe incentivanti)

Per questa tipologia di impianti, come si evince dalle tabelle riportate nell' allegato 5, sono previste tariffe incentivanti superiori rispetto agli impianti fotovoltaici convenzionali. Dall' entrata in vigore del decreto (1 giugno 2011) fino al 31 dicembre 2011 non subiranno variazioni. Nel corso del 2012, subiranno una diminuzione con frequenza semestrale ma in misura minore rispetto agli impianti convenzionali. A decorrere dal 1 gennaio 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le diminuzioni si verificheranno sempre con frequenza semestrale ma in misura minore rispetto agli impianti convenzionali.

TITOLO IV: IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

NOTA
Gli impianti a concentrazione sono  composti principalmente da un insieme di moduli in cui la luce
solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.

Art. 18 (Tariffe incentivanti)

Anche per questa tipologia di impianti, come si evince dalle tabelle riportate nell' allegato 5, le tariffe incentivanti sono superiori a quelle previste per gli impianti convenzionali. Per quanto riguarda la diminuzione % e le frequenze con le quali si verificheranno le diminuzioni è stato adottato lo stesso criterio adottato per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.